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Deduzione interessi passivi – Cass. n. 8647/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - in genere - Deduzione interessi passivi - Modifiche al d.P.R. n. 917 del 1986 introdotte dalla l. n. 244 del 2007 - Natura - Conseguenze.

 

Le modifiche apportate al d.P.R. n. 917 del 1986 dalla l. n. 244 del 2007, che hanno riformulato il trattamento fiscale degli interessi passivi del reddito di impresa attraverso l'abrogazione degli artt. 97 e 98 e la sostituzione dell'art. 96 del citato d.P.R., hanno natura sostanziale e, dunque, operano solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007, come espressamente previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 34, della legge di modifica, con conseguente inapplicabilità del principio del "favor rei" di cui agli artt. 3 e 25 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8647 del 16/03/2022 (Rv. 664268 - 01)

 

Corte

Cassazione

8647

2022