Soccombenza dell'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio – Cass. n. 8413/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Diniego di definizione agevolata - Art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Soccombenza dell'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - Giudizio di legittimità - Inclusione - Fondamento.
In tema di processo tributario, la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, presuppone che l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio dai quali, come si evince dall'espresso riferimento del comma 1 dell'art. 6 citato alle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, non può escludersi quello di legittimità concluso favorevolmente per l'Agenzia delle entrate con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice del merito per una nuova pronuncia.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8413 del 15/03/2022 (Rv. 664300 - 01)