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Ritardata autofatturazione – Cass. n. 8283/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - importazioni - in genere - Inversione contabile (cd. reverse charge) - Ritardata autofatturazione - Conseguenze - Individuazione - Rilevanza sulla determinazione della sanzione - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di IVA, l'obbligo di autofatturazione, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, esteso anche a chi assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge"), soddisfa l'esigenza di evitare un pregiudizio, da valutarsi con giudizio "ex ante", all'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all'uopo preposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile; ove, poi, la ritardata o omessa autofatturazione realizzi un ritardato versamento o, per le modalità di assolvimento dell'imposta, incidendo il ritardo sulla liquidazione periodica dei tributi, si traduca anche in un minor versamento alle scadenze di legge, tali circostanze assumono rilevanza ai fini della graduazione della sanzione comminabile ai sensi dell'art 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui entità percentuale deve restare ancorata al principio di proporzionalità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8283 del 15/03/2022 (Rv. 664144 - 01)

 

Corte

Cassazione

8283

2022