Aree aventi destinazione urbanistica a residenze universitarie – Cass. n. 8293/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Agevolazioni tributarie ex art. 1, comma 10, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Aree aventi destinazione urbanistica a residenze universitarie non rientranti in piani particolareggiati - Spettanza - Fondamento.
In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si estende anche alle aree destinate all'edificazione di residenze universitarie, seppure al di fuori di un piano particolareggiato o di atti di obbligo tra privato ed ente territoriale, atteso che tale destinazione rientra a pieno titolo nella nozione di "edilizia residenziale", trattandosi di interventi diretti a soddisfare l'esigenza abitativa, mediante l'accoglienza e l'alloggio di soggetti qualificati dal comune legame (per ragioni di studio o di lavoro) ad una sede universitaria, ancorché il godimento degli immobili (per lo più, sulla base di un contratto di locazione) abbia carattere fisiologicamente transitorio e temporaneo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8293 del 15/03/2022 (Rv. 664145 - 01)