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Riduzione del cuneo fiscale – Cass. n. 8225/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Attività sanitaria - Spettanza - Fondamento - Elencazione delle imprese sottratte a tale regime - Esclusione.

 

In tema di IRAP, la riduzione della base imponibile (cd. riduzione del cuneo fiscale), di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, si applica anche alle imprese di gestione di servizi di ricovero e cura in regime di autorizzazione atteso che, in base ad un'interpretazione adeguatrice della norma nazionale all'effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l’attività sanitaria non rientra nell'elencazione tassativa dei settori che il citato art. 11 esclude dal relativo vantaggio fiscale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8225 del 14/03/2022 (Rv. 664134 - 01)

 

Corte

Cassazione

8225

2022