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Società priva di stabile organizzazione in Italia – Cass. n. 7108/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Convenzione tra Italia e Regno Unito - Art. 7 della l. n. 329 del 1990 - Redditi di impresa - Società priva di stabile organizzazione in Italia - Assoggettabilità - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito ratificata con l. n. 329 del 1990, i redditi d'impresa prodotti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, non sono assoggettabili ad imposizione in Italia atteso che le Convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto assoggettabile a tassazione il reddito prodotto in Italia da società intermediaria, avente sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Italia, a titolo di provvigioni (c.d. agency fee) in relazione a prestazioni professionali rese da soggetti non residenti, quali stilisti, parrucchieri e truccatori, modelle, per sfilate di moda).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7108 del 03/03/2022 (Rv. 664096 - 01)

 

Corte

Cassazione

7108

2022