Esposizione di un valore unico per una pluralità di beni donati – Cass. n. 6846/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - in genere - Dichiarazione cumulativa da parte del contribuente - Esposizione di un valore unico per una pluralità di beni donati - Possibilità di avvalersi del criterio di valutazione automatica ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Onere di indicazione del valore dei singoli cespiti - Sussistenza - Mancato adempimento - Conseguenze - Rettifica da parte dell'Amministrazione con ricorso al criterio del valore di mercato - Legittimità.
In tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa, avente ad oggetto una pluralità di cespiti e intenda avvalersi della disposizione di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, ha l'onere di indicarne analiticamente il valore, in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza di ciascuno ai parametri di valutazione automatica; in difetto di tale indicazione e alla presenza di un unico valore globale, l'Amministrazione ha il potere di rettifica, attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6846 del 02/03/2022 (Rv. 664081 - 01)