Liberalità indiretta risultante da atto soggetto a registrazione – Cass. n. 11831/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Imposta di registro - Liberalità indiretta risultante da atto soggetto a registrazione - Obbligo generalizzato di registrazione - Sussistenza - Esclusione - Imposta sulle donazioni e successioni - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di imposta di registro, non vi è un obbligo generalizzato di registrazione delle donazioni indirette risultanti, anche in via di enunciazione, da atti soggetti a registrazione, sussistendo invece un potere di accertamento e tassabilità delle donazioni indirette non formalizzate nei casi previsti dall'art. 56 bis del d.lgs. 346 del 1990; l'art. 1, comma 4 bis del d.lgs. n. 346 del 1990 comporta inoltre che l'imposta sulle donazioni e successioni si applichi anche alle donazioni indirette, indipendentemente dall'espressa menzione di tale finalità, salvo che il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende risulti collegato ad un atto che sia già sottoposto ad IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al "negozio mezzo" al fine di evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario, incentivando altresì il contribuente alla loro esteriorizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11831 del 12/04/2022 (Rv. 664585 - 02)