Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 11841/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Opposizione allo stato passivo - Natura privilegiata o esclusione della condizione per un credito già ammesso - Sentenza di accertamento - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Fondamento.
In tema di imposta di registro, la sentenza che, in sede di opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, abbia accertato il definitivo mancato avveramento del "beneficium excussionis" rispetto ad un credito già ammesso in via condizionata al passivo dal commissario straordinario, come pure nel caso in cui ne riconosca la natura privilegiata a fronte di una iniziale ammissione chirografaria, costituisce una sentenza puramente dichiarativa di diritti a contenuto patrimoniale, ricognitiva dell'esistenza di un diritto già oggetto di accertamento, come tale assoggettabile ad imposta fissa ex art. 8, comma 1, lett. d), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11841 del 12/04/2022 (Rv. 664494 - 01)