Indicazione nella dichiarazione di perdite pregresse – Cass. n. 11466/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere - Indicazione nella dichiarazione di perdite pregresse - Riporto ex art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Testo applicabile "ratione temporis" - Soggetto controllante - Nozione - Estensione alla holding personale - Sussistenza - Ragioni.
In tema di riporto delle perdite, il riferimento al soggetto controllante di cui all'art. 84, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 - nella formulazione "ratione temporis" applicabile - quale esclusione della limitazione dell'operatività del riporto, deve essere inteso anche in termini di persona fisica che, a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio, sempre che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa), si esplichi in atti anche negoziali posti in essere in nome proprio e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11466 del 08/04/2022 (Rv. 664297 - 01)