Deposito di copia del ricorso nella segreteria della commissione tributaria – Cass. n. 11271/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rappresentanza e difesa del contribuente - in genere - Notifica a mezzo posta - Deposito di copia del ricorso nella segreteria della commissione tributaria - Attestazione di conformità all'originale - Mancanza - Potere del giudice di controllare l'effettiva difformità - Sussistenza - Contumacia del resistente o dell'appellato - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l’atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11271 del 07/04/2022 (Rv. 664289 - 01)
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Cassazione
11271
2022