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Obblighi dei contribuenti – Cass. n. 11270/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Eccedenze compensabili - Dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 14/10/1999, n. 542 - Natura - Omessa presentazione - Conseguenze.

 

In tema di IVA, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11270 del 07/04/2022 (Rv. 664340 - 01)

 

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Cassazione

11270

2022