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Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto – Cass. n. 11282/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale prevista per l'agricoltura - Estensione alle società agricole di persone - Requisito in capo al socio che comunichi la qualità di imprenditore agricolo professionale - Necessità - Fondamento.

 

In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta, i benefici fiscali previsti per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), ove risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sono concessi anche alle società agricole ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, purchè detto requisito sussista in capo al socio che comunichi alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale (nella società in accomandita semplice il socio accomandatario), atteso che solo in tal modo si attua l'equiparazione tra IAP-persona fisica e IAP-società richiesta dalla legge come presupposto del riconoscimento ad entrambi i soggetti delle medesime agevolazioni fiscali.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11282 del 07/04/2022 (Rv. 664290 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135

 

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