Sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche – Cass. n. 17479/2022
Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere - Birra e bevande alcoliche - Accise - Versamento tardivo - Sanzione - Riduzione - Requisiti di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dopo la modifica di cui all'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità anche ai giudizi in corso - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche, l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è stato novellato dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, così permettendo che la riduzione della sanzione per il ritardato versamento dell'accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l'intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa, incidendo essa favorevolmente sull'entità della sanzione ed essendo quest'ultima l'oggetto dell'impugnazione prospettata in giudizio dal contribuente ed atteso il disposto dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 17479 del 31/05/2022 (Rv. 664863 - 01)