Distacco di personale a favore di società a controllo pubblico – Cass. n. 17195/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - base imponibile - iva - Distacco di personale a favore di società a controllo pubblico - Contributi erogati a favore della società controllata - Applicabilità - Fondamento.
In tema di Iva, in ipotesi di distacco di personale a favore di società a controllo pubblico, sono imponibili i contributi erogati a favore della società controllata, atteso che tale società di capitali, quand'anche a partecipazione pubblica, non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, operando la stessa, quale persona giuridica privata, comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sicché va escluso che per tale sola ragione sia priva del requisito dell'indipendenza che - secondo quanto previsto dall'art. 4 della Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1997, alla luce del quale va interpretato l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - costituisce il presupposto dell'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 17195 del 27/05/2022 (Rv. 664732 - 01)