Conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale – Cass. n. 16674/2022
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - Conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale - Condizioni - Successiva deduzione di un costo già dedotto in sede di conferimento - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di redditi di impresa, affinché operi la neutralità fiscale del conferimento di azienda, ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. n. 917 del 1986 - che esclude la sussistenza di plusvalenze tassabili 0 di minusvalenze deducibili - il conferente deve iscrivere nel proprio bilancio le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento ad un valore pari a quello fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, mentre, ove vi siano disallineamenti tra valori fiscali e valori di bilancio, il conferitario deve indicare, in un prospetto apposito della propria dichiarazione, le eventuali differenze; inoltre, la deduzione di determinati costi in sede di conferimento, comportando una contrazione del valore dell'azienda conferita, impedisce che questi ultimi possano essere oggetto di una ulteriore e successiva deduzione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16674 del 24/05/2022 (Rv. 664859 - 01)