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Ripristino della tariffa base inderogabile per legge – Cass. n. 16691/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta provinciale di trascrizione - Natura - "Ius variandi" sotto la soglia statale - Ammissibilità - Esclusione - Ripristino della tariffa base inderogabile per legge - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.

 

In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l'irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l'applicazione dell'imposta.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16691 del 24/05/2022 (Rv. 664861 - 01)

 

Corte

Cassazione

16691

2022