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Interessi sul credito per il rimborso vantato dal contribuente – Cass. n. 16097/2022

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta di registro - rimborso - Eccedenza detraibile IVA - Rimborso - Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 a cautela dei controcrediti - Insussistenza dei controcrediti - Interessi sul credito per il rimborso vantato dal contribuente - Periodo di vigenza del fermo - Decorrenza - Mancata impugnazione del fermo - Irrilevanza.

 

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, qualora l'amministrazione si sia valsa del fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, e ciò anche se il fermo non sia stato impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16097 del 19/05/2022 (Rv. 664725 - 01)

 

Corte

Cassazione

16097

2022