Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - termini per la proposizione - Parte contumace - Impugnazione tardiva ex artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.
Anche nel processo tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, comma 2, c.p.c. e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha l'onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario, sia che, in conseguenza di quel vizio, non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16080 del 18/05/2022 (Rv. 664721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327
Corte
Cassazione
16080
2022