Mancato deposito di documentazione idonea a comprovare il credito – Cass. n. 16103/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi iva - Rimborso - Mancato esercizio del potere accertativo entro il termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Mancato deposito di documentazione idonea a comprovare il credito - Conseguenze.
In tema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato e l'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilito dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggiore imponibile, quest'ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, il credito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo venne esposto in dichiarazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16103 del 19/05/2022 (Rv. 664726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697