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Vendita sottoposta a condizione sospensiva – Cass. n. 16372/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Imposta di registro - Vendita sottoposta a condizione sospensiva - Termine di decadenza dall'agevolazione in caso di mancata vendita entro il triennio - Decorrenza.

 

In tema di imposta di registro, in caso di vendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva, la retroattività dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 1360 c.c., riguarda le parti, ma non può essere opposta a soggetti terzi, quale l'amministrazione finanziaria, per computare retroattivamente dei termini ad un periodo in cui non era possibile o certo l'esercizio di una determinata facoltà; pertanto, fino a quando non si sia avverata la condizione, non sorge il potere dell'ufficio di accertare la sussistenza o meno dell'agevolazione e disporne la decadenza per mancata alienazione dell'immobile entro il triennio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16372 del 20/05/2022 (Rv. 664919 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1360

 

Corte

Cassazione

16372

2022