Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Detrazione dell'imposta - Presentazione della relativa dichiarazione - Termini e condizioni.
In tema di impugnazione dell'avviso di sospensione di rimborsi IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta, in applicazione della previsione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, va esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, non essendo sufficiente la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall'esercizio del diritto di detrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15060 del 12/05/2022 (Rv. 664599 - 01)
Corte
Cassazione
15060
2022