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Sentenze impugnabili o impugnate per cassazione – Cass. n. 14893/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - ricorso per revocazione - Processo tributario - Sentenze impugnabili o impugnate per cassazione - Revocazione ordinaria - Regime anteriore alla modifica dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità - Fondamento.

 

Nel processo tributario, l'impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - è ammissibile nei confronti delle sentenze d'appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 14893 del 11/05/2022 (Rv. 664706 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

 

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Cassazione

14893

2022