Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di tasse automobilistiche – Cass. n. 14941/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi regionali - tributi propri della regione - tassa di circolazione - accertamento, liquidazione, riscossione - Tasse automobilistiche - Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni - Criteri - Fattispecie.
In tema di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di tasse automobilistiche, il criterio di concorrenza si identica nel principio secondo cui la legislazione statale detta principi generali di coordinamento attinenti alla determinazione della misura del tributo, nel cui ambito alla legislazione regionale è consentito identificare in dettaglio gli altri elementi fondamentali dell'imposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la l.r. Lombardia n. 10 del 2003, avente a oggetto ipotesi di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili, rispettosa dei criteri di riparto della legislazione concorrente in materia, atteso che le disposizioni regionali non modificavano in alcun modo i limiti minimi e massimi del tributo imposti dalla legislazione statale in materia).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14941 del 11/05/2022 (Rv. 664598 - 01)