Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore – Cass. n. 14786/2022
Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta sulle assicurazioni e contratti vitalizi - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore - Erroneo versamento in favore di Provincia diversa da quella dove è ubicato il P.R.A. ove è iscritto il veicolo - Conseguenze.
Qualora l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore, in sede di versamento mensile ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 1216 del 1961, sia stata erroneamente corrisposta ad una provincia diversa da quella dove è ubicata la sede del P.R.A. in cui il veicolo assicurato è iscritto, l'amministrazione finanziaria che sia venuta a conoscenza, d'ufficio o su iniziativa del contribuente stesso, dell'indebito pagamento, è tenuta a riversare alla provincia competente l'imposta indebitamente versata alla provincia incompetente, dal momento che la pretesa impositiva è soddisfatta e la ripartizione del gettito è rispettata; diversamente, il contribuente sarebbe costretto a chiedere il rimborso alla provincia incompetente soltanto dopo aver versato l'imposta destinata a quella competente, con maggiorazione di interessi e sanzioni amministrative, così subendo il trattamento previsto per un omesso pagamento a fronte di un pagamento meramente erroneo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14786 del 10/05/2022 (Rv. 664704 - 01)