Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Processo tributario - Estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 - Istanza di revoca del decreto di estinzione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di processo tributario, ove sia stata dichiarata l’estinzione del processo ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché il contribuente, dopo aver aderito alla definizione agevolata della controversia, non ha depositato l'istanza di trattazione, l'istanza di revoca di tale declaratoria, proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., al fine di far constatare l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio, è inammissibile per carenza di interesse, attesa l'identità tra l'esito processuale attuale e quello perseguito.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 14850 del 10/05/2022 (Rv. 664705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391
Corte
Cassazione
14850
2022