Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - in genere - Società a partecipazione pubblica - Contributo dovuto dall'Ente socio per spese generali di funzionamento - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.
Il contributo dovuto dall'ente, socio di una società a partecipazione pubblica, per le spese generali di funzionamento, non è soggetto ad IVA non costituendo il corrispettivo dovuto per la prestazione resa dalla società ai soci.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24907 del 18/08/2022 (Rv. 665582 - 01)
Corte
Cassazione
24907
2022