Commissione tributaria provinciale – Cass. n. 25194/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie - competenza per territorio - commissione di primo grado - Commissione tributaria provinciale - Competenza - Individuazione - Criteri - Rilascio di parere da parte di ufficio diverso - Irrilevanza - Fattispecie.
La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l'acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l'atto impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione che aveva individuato quale giudice tributario territorialmente competente quello della sede della direzione provinciale che aveva rilasciato un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, in luogo di quello in cui aveva sede l'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto impugnato).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25194 del 24/08/2022 (Rv. 665494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100