Incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto – Cass. n. 25193/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto - Natura - Voce salari stipendi ed altre remunerazioni - Riconducibilità - Conseguenze - Fattispecie.
L'incentivo all'esodo, ai fini della individuazione della corretta imposizione, anche quando risultino applicabili le disposizioni delle convenzioni bilaterali tra gli Stati redatte in base al modello OCSE, ha natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, risolvendosi in una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro, rientrante nella categoria dei salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che il lavoratore dipendente riceve in corrispettivo, sicché le somme corrisposte a tale titolo devono essere assoggettate a tassazione separata, al ricorrere dei presupposti convenzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che gli emolumenti percepiti a titolo di incentivo all'esodo avessero natura indennitaria, con applicazione dell'art. 18 della Convenzione Italia-Francia sul contrasto del fenomeno della doppia imposizione fiscale, in luogo dell'art. 15 della stessa Convenzione).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25193 del 24/08/2022 (Rv. 665492 - 01)