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Istanza del contribuente di rimborso Iva in eccedenza – Cass. n. 25164/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Istanza del contribuente di rimborso Iva in eccedenza - Richiesta dell'Amministrazione di produzione di documenti - Sospensione della decorrenza degli interessi - Fondamento.

 

In caso di richiesta di rimborso dell'IVA versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25164 del 23/08/2022 (Rv. 665505 - 01)

 

Corte

Cassazione

25164

2022