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Fattura riscossa dal professionista in esercizio successivo a quello di emissione – Cass. n. 24996/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro autonomo - in genere - Fattura riscossa dal professionista in esercizio successivo a quello di emissione - Imputabilità del ricavo all'esercizio di emissione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986; ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in presenza di fatture emesse nell'anno 2004 per compensi percepiti dal contribuente nell'anno 2005, aveva ritenuto che questi ultimi andassero a comporre il reddito dell'anno 2004 e non quello dell'anno 2005).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24996 del 19/08/2022 (Rv. 665600 - 01)

 

Corte

Cassazione

24996

2022