Dividendi azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Francia – Cass. n. 25196/2022
Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Dividendi azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Francia - Credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia - Esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 435 del 1990 - Applicabilità di un'aliquota superiore, pari o inferiore in Francia - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, il credito d’imposta previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata con l. n. 20 del 1992, non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 435 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18), questo secondo beneficio non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale; in ordine al dividendo distribuito dalla società figlia sedente in Italia alla società madre francese, va accertato unicamente che esso sia stato incluso nel coacervo dei redditi imponibili, a prescindere dal fatto che, in concreto, la Francia vi abbia poi applicato un'aliquota superiore, pari o inferiore a quella altrimenti applicabile in Italia, dovendo ricondursi la fattispecie non nell'obiettivo della "tax equalitation", bensì ai principi di neutralità ed efficienza fiscale internazionale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 25196 del 24/08/2022 (Rv. 665740 - 01)