Presunzione per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale – Cass. n. 25425/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - pagamento dell'imposta accertata - in genere - Solidarietà del cessionario ex art. 60 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale - Fondamento - Prova contraria del cessionario - Ammissibilità - Oggetto.
In tema di IVA, l'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 386, della l. n. 311 del 2004, prevede, al comma 2, l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005; tale presunzione di solidarietà, valevole per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, trova il suo elemento costitutivo nell'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato, per ragioni di economicità e celerità dell'accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che non refluiscono necessariamente nel fenomeno delle cd. catene fraudolente, ferma restando, per il cessionario, la possibilità di fornire la prova contraria dimostrando la plausibilità del minore corrispettivo, o perché analogo a quello costantemente pattuito in precedenti transazioni con il cedente, o perché simile al prezzo praticato da altri operatori del mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25425 del 29/08/2022 (Rv. 665506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697