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Atto di recupero di crediti d'imposta inesistenti – Cass. n. 25436/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - Atto di recupero di crediti d'imposta inesistenti - Termine di otto anni ex art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009 - Recupero di crediti d'imposta non spettanti - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

 

L'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l'"inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico-giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva distinto, ai fini dell'individuazione del termine entro il quale notificare l'atto di recupero, tra crediti "inesistenti" e crediti "non spettanti", applicando il termine ordinario di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in luogo di quello di cui all'art. 27 cit.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25436 del 29/08/2022 (Rv. 665507 - 01)

 

Corte

Cassazione

25436

2022