Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile – Cass. n. 24899/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile - Mancata attestazione nella relazione di notificazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata informativa - Effetti - Sanatoria - Fattispecie.
In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022 (Rv. 665599 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160