Onere probatorio dell'amministrazione finanziaria – Cass. n. 24471/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Onere probatorio dell'amministrazione finanziaria - Prova della consapevolezza del contribuente - Necessità - Prova contraria del contribuente - Contenuto.
In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24471 del 09/08/2022 (Rv. 665800 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729