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Deduzione perdite pregresse della società incorporata – Cass. n. 24613/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - societa' di capitali ed equiparati - in genere - Redditi di impresa - Determinazione - Fusione - Deduzione perdite pregresse della società incorporata - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

 

In tema di redditi d'impresa, il diritto della società incorporante, in esito ad operazione di fusione societaria, alla riportabilità delle perdite pregresse della società incorporata opera soltanto in presenza di tre requisiti, che consentono di determinare l'imponibile e il reddito di imposta, attraverso l'individuazione di parametri oggettivi prestabiliti: a) del limite del patrimonio netto delle singole società risultante dall'ultimo bilancio ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale predisposta nell'ambito del procedimento di fusione; 2) delle condizioni di operatività delle imprese partecipanti alla fusione rappresentate dal conseguimento da parte delle stesse, nell'esercizio anteriore alla deliberazione della fusione, di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e di spese per lavoro dipendente non inferiori ad una determinata percentuale (quaranta per cento) rispetto alla media dei due periodi d'imposta immediatamente anteriori; 3) delle precedenti svalutazioni sulla partecipazione alla società incorporata effettuate da parte dell'incorporante o dall'impresa che l'ha ceduta a quest'ultima, dopo l'esercizio di realizzazione della perdita astrattamente riportabile.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24613 del 10/08/2022 (Rv. 665795 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501

 

Corte

Cassazione

24613

2022