Previsione di restituzioni in denaro – Cass. n. 24642/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - tariffa - in genere - Transazione semplice - Art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Previsione di restituzioni in denaro - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, la transazione semplice, che ha natura dichiarativa e reca la rinuncia delle parti alle rispettive pretese - a differenza della transazione traslativa o di quella novativa - è soggetta ad imposta fissa, anche quando prevede restituzioni in denaro, poiché tali restituzioni non comportano alcun arricchimento in capo al beneficiario, ma determinano il ripristino della situazione "quo ante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendo assoggettato ad imposta fissa l'accordo transattivo con il quale le parti avevano risolto un preliminare di compravendita prevedendo, oltre alla rinuncia ad ogni reciproca pretesa, anche il rimborso dell'IVA alla promittente venditrice che aveva emesso fattura per l'acconto del prezzo mai corrisposto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24642 del 10/08/2022 (Rv. 665801 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965