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Antieconomicità delle scelte del contribuente – Cass. n. 24578/2022

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta di registro - pensione - Contabilità formalmente regolare - Antieconomicità delle scelte del contribuente - Accertamento induttivo - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa fondato, da un lato, sull'antieconomicità e sulla mancanza di documentazione riguardante i rilevanti costi apparentemente sostenuti pochi giorni prima della cessazione dell'attività e, dall'altro, sull'assenza di prova dell'inerenza di alcuni di essi, oltre che sulla palese irregolarità delle schede carburante).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24578 del 09/08/2022 (Rv. 665798 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

 

Corte

Cassazione

24578

2022