Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi – Cass. n. 24580/2022
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - sopravvenienze attive - Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi - Nozione - Assoggettamento ad imposizione - Riferimento all'esercizio di iscrizione della posta in bilancio - Fattispecie in tema di cessione del debito societario ai soci.
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - in relazione alla cessione di un debito della società ai soci, senza liberazione del debitore originario - aveva ritenuto che detta cessione rappresentasse il momento rilevante ai fini dell'individuazione dell'anno d'imposta al quale imputare la sopravvenienza attiva).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24580 del 09/08/2022 (Rv. 665792 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273