Istanza di rimborso del credito – Cass. n. 24655/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Credito esposto in dichiarazione - Istanza di rimborso del credito - Richiesta di compensazione - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Esclusione - Fattispecie.
La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine decadenziale biennale, in quanto la società contribuente non aveva compilato il quadro "RX4", bensì il campo "VX5", relativo all'IVA da portare in detrazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24655 del 10/08/2022 (Rv. 665796 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946