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Presupposti per la detraibilità dell'Iva – Cass. n. 24581/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni - Detrazione - Applicazione dell'aliquota ordinaria - Contestazione da parte dell’Ufficio - Aliquota ridotta - Onere della prova dei presupposti - A carico dell’Ufficio - Sussistenza.

 

In tema di prova dei presupposti per la detraibilità dell'Iva, la non assoggettabilità ad aliquota ordinaria costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, il relativo onere della prova grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte che tale eccezione invoca; ne consegue che, qualora, il contribuente abbia applicato l'aliquota ordinaria, conformemente alle fatture ricevute dai soggetti emittenti, è onere dell'Ufficio, che ritenga applicabile l'aliquota ridotta, dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24581 del 10/08/2022 (Rv. 665490 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

24581

2022