Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica – Cass. n. 24449/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - determinazione - avviso di accertamento - motivazione - Imposta di registro - Accertamento in rettifica - Motivazione - Enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di determinazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di liquidazione che, nel disconoscere l'agevolazione dell'esenzione dell'Iva, esponeva che si trattava di contratto concluso al di fuori del campo di applicazione dell'Iva).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24449 del 08/08/2022 (Rv. 665735 - 01)