Titolare pro quota del diritto di proprietà – Cass. n. 24462/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici - Titolare pro quota del diritto di proprietà - Esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008 - Condizioni - Dimora stabile e residenza anagrafica nell'immobile - Necessità - Fattispecie.
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva esentato dal pagamento del tributo tre fratelli, titolari per successione della quota di un terzo su ciascuno dei tre immobili ricadenti nell'asse ereditario, non solo in relazione al bene da ciascuno di essi adibito ad abitazione principale, ma anche per gli altri due immobili in comproprietà, concessi in uso gratuito agli altri contitolari).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24462 del 08/08/2022 (Rv. 665784 - 01)