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Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni – Cass. n. 24457/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Agevolazioni cd. "prima casa" - Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni - Acquisto di un nuovo immobile entro un anno - Omessa destinazione, entro lo stesso termine, ad abitazione principale - Decadenza dai benefici - Fattispecie.

 

Il contribuente che, entro cinque anni dall'acquisto di un immobile con i benefici "prima casa", lo trasferisca a titolo oneroso o gratuito, conserva detti benefici solo se entro un anno dall'alienazione dello stesso proceda all'acquisto di un altro immobile e lo destini concretamente a propria abitazione principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'esistenza di un termine entro cui il contribuente, per non perdere i benefici "prima casa", doveva adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato entro l'anno dal trasferimento di quello per il quale aveva fruito dei benefici).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24457 del 08/08/2022 (Rv. 665799 - 01)

 

Corte

Cassazione

24457

2022