Metodo analitico o analitico presuntivo – Cass. n. 34996/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Accertamento dei redditi - Metodo analitico o analitico presuntivo - Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo "puro" - Esclusione - Conseguenze - Costi deducibili - Onere probatorio a carico del contribuente.
In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34996 del 28/11/2022 (Rv. 666404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697