Errore di fatto o di diritto non riconoscibile – Cass. n. 34712/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Dichiarazione dei redditi - Errore di fatto o di diritto non riconoscibile - Emendabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, l'errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria può essere emendato, anche se non direttamente rilevabile dalla dichiarazione medesima, non potendosi assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli posti dalla legge a suo carico, in conformità ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto emendabile l'errore compiuto da una società che, nell'impugnare una cartella di pagamento relativa ad IRES - nella quale non aveva portato a deduzione fiscale un investimento in ragione dell'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa - aveva presentato una dichiarazione integrativa oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1988).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34712 del 25/11/2022 (Rv. 666360 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1429