Attività didattica universitaria – Cass. n. 34766/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Esenzione - Attività didattica universitaria - Accertamento in concreto della natura non commerciale - Necessità - Ulteriori requisiti normativamente non prescritti - Irrilevanza.
In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo della natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva da documenti che attestino, "a priori", il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali; ne consegue che è superfluo un eventuale accertamento da parte del giudice di merito di requisiti normativamente non prescritti, quali la necessità che l'attività didattica svolta dalla contribuente rientri tra quelle di base, che all'esito del corso vengano rilasciati titoli equipollenti a quelli propri della scuola pubblica o paritaria o che i "crediti di studio" conseguiti siano riconosciuti in tutti gli Stati e non solo in alcuni di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34766 del 25/11/2022 (Rv. 666403 - 01)