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Onere della prova a carico dell’Ufficio – Cass. n. 34638/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Accertamenti bancari - Presunzione "iuris tantum" ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell’Ufficio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum" prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di merito avessero invertito l'onere della prova, desumendo la non operatività del meccanismo presuntivo dal fatto che le movimentazioni sottese alle riprese non facevano mai riferimento all'unico conto corrente intestato al contribuente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34638 del 24/11/2022 (Rv. 666359 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

 

Corte

Cassazione

34638

2022