Immobili classificati dal contribuente in una categoria diversa – Cass. n. 34690/2022
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imu - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 - Portata - Immobili classificati dal contribuente in una categoria diversa - Inapplicabilità - Errore - Rilevanza - Limiti.
In tema di IMU, l'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove dispone che sono esenti da imposta i "fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9", deve essere letto nel senso che l'esenzione va riconosciuta, oltre che ai fabbricati così classificati, a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, se per il periodo in cui non sono stati ancora classificati sussistono i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate; di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 dal contribuente, che non può invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34690 del 24/11/2022 (Rv. 666398 - 01)